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Statuto dell'Associazione Human Rights International Corner ETS

Adottato e firmato a Milano dai Soci fondatori il 7 maggio 2018.

 

 

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)


1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizione di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:


“Human Rights International Corner ETS (HRIC ETS)”, d’ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Milano in Corso Vercelli, 57 e con durata illimitata.

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Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)


1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale relative alla promozione e tutela dei diritti umani, civici, sociali e politici, nonché delle pari opportunità in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
a) diffondere e promuovere i diritti umani contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo;
b) promuovere la conoscenza delle norme interne, internazionali ed europee riguardanti la tutela dei diritti umani, nonché di promuovere l’effettivo rispetto di tali diritti in sede giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa;
c) monitorare il grado di recepimento, all'interno dei singoli ordinamenti giuridici, della normativa Europea e internazionale in materia di diritti umani;
d) promuovere la conoscenza e l’applicazione di norme interne, internazionali ed europee riguardanti il settore impresa e diritti umani, nonché diffondere e sostenere l’implementazione dei Principi Guida ONU in materia di impresa e diritti umani e degli altri standard e norme nazionali ed internazionali, in particolare promuovendo la corporate accountability;
e) promuovere l’informazione, la documentazione e lo studio dei problemi e delle sfide, attinenti all’immigrazione, alla condizione dello straniero, dell’apolide e del rifugiato e alla tutela dei diritti fondamentali degli stessi;
f) promuovere l’informazione, la documentazione e lo studio dei problemi e delle sfide legate al tema della discriminazione rispetto ai gruppi più vulnerabili, e la diversity.


2. L’Associazione intende impegnarsi alla realizzazione delle suddette attività di cui al presente Statuto attraverso:
a) l’organizzazione di seminari, conferenze, workshop ed altri eventi culturali, formativi e informativi coinvolgendo organi e enti pubblici e privati, aziende, università, associazioni, ordini professionali, comunità locali e singoli individui;
b) lo svolgimento di ricerche, studi e analisi di settore e la diffusione delle stesse mediante pubblicazioni scientifiche e divulgative;
c) attività di sensibilizzazione, lobbying e advocacy a livello governativo nazionale, europeo ed internazionale, e di impresa;

e) l’Associazione si propone altresì di fornire assistenza legale, di intervenire e costituirsi in giudizio nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, ovvero, se necessario, di promuovere giudizio di resistere in giudizio per le finalità di cui all’Art. 2. In particolare, l’associazione promuove o fornisce assistenza alla promozione di giudizi avanti ad autorità giudiziaria nazionali e internazionali come ad esempio la Corte Europea dei diritti dell’uomo, e organismi non giudiziari come i Punti di Contatto Nazionale (PCN) dell’OCSE.


ART. 3 - (Ammissione e numero dei soci)


1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e codice etico, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno e codice etico, e versano all’Associazione l’importo pari alla quota stabilita per l’iscrizione annuale.
4. La quota associativa, cui importo è deliberato annualmente dall’Assemblea dei soci, ha validità annuale (gennaio-dicembre di ogni anno) dal suo versamento.
5. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Suddetto Consiglio può rifiutare eventuali domande nel caso ritenga l’interessato/a non abbia i requisiti previsti dal presente Statuto, o si trovi in una condizione di conflitto di interessi che metta concretamente o potenzialmente possa in pericolo l’indipendenza dell’Associazione. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di
ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
6. Ci sono 4 categorie di soci:
- fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione con il presente Statuto;
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- onorari: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione;
- collettivi: sono enti, non necessariamente ETS, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall’Assemblea.
7. L’ammissione a socio fondatore e benemerito è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
8. L’associazione prevede la non trasmissibilità della quota o contributo associativo. La quota una volta versata non può inoltre essere rimborsata.


ART. 4 - (Diritti ed obblighi dei soci)


1. I soci hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione;

- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata e preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
2. I soci hanno il dovere di:
- versare nei termini la quota sociale secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e codice etico.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I Soci che rivestano incarichi negli Organi Sociali dell’Associazione sono tenuti all’obbligo di riservatezza nel caso svolgano per un periodo più o meno limitato nel tempo attività professionale di consulenza per altri enti commerciali e non, ed istituzioni pubbliche.


ART. 5 - (Perdita della qualifica di socio)


1. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
3. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti dal presente statuto e ai valori indicati nell’eventuale codice etico, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Presidente con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.


ART. 6 - (Organi)


1. Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Scientifico
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.


ART. 7 - (Assemblea)


1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di un socio. È previsto l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che
partecipa e vota” (co. 4, art. 24 Cts).
3. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci per l’approvazione del bilancio di esercizio mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori, data e luogo e l’ora di prima e seconda convocazione.
4. L’Assemblea è inoltre convocata dal Presidente a richiesta di almeno un decimo dei soci o del Consiglio direttivo.
5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.


ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea dei Soci)

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1. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- approvare il bilancio di esercizio;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l’eventuale regolamento interno e codice etico;
- deliberare sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo e tra i membri dello stesso il Presidente;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge, per Atto Costitutivo o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.


ART. 9 - (Validità Assemblee)


1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci, in proprio o per delega; e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto. Di volta in volta l’Assemblea su proposta del Consiglio definirà le modalità per esprimere il voto (palese o segreto). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.


ART. 10 - (Verbalizzazione)


1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da uno dei soci e sottoscritto dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


ART. 11 - (Consiglio Direttivo)


1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti, i quali vi siedono a titolo personale. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per n. 2 mandati. L’espulsione o l’esclusione per qualunque motivo di uno dei componenti del Consiglio Direttivo non determina la decadenza dell’intero organo collegiale.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Compiti del Consiglio direttivo sono:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea ed eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione e predisporre il bilancio di servizio;

- deliberare l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art. 27 Cts).


ART. 12 - (Presidente)


1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente viene nominato dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, resta in carica n.4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per n. 2 mandati. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.


ART. 13 - (Comitato Scientifico)


1. Il Comitato Scientifico contribuisce a definire l’indirizzo tecnico-scientifico dell’Associazione.
2. Si compone di un numero variabile di membri, non inferiore a n. 2, nominati su proposta del Consiglio Direttivo tra le personalità nazionali ed internazionali di maggiore prestigio ed esperienza nei settori di in cui l’Associazione opera.


ART. 14 - (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)


1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi di privati,
c) eredità, donazioni e legati;
d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


ART. 15 - (Bilancio di esercizio)


1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, comunicato ai Soci attraverso i principali canali di comunicazione dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.


ART. 16 – (Libri)


L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone apposita richiesta al Consiglio Direttivo.


ART. 17 – (Lavoratori)


L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.


ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)


1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


ART. 19 - (Rinvio)


Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Firmato:
Sig.ra Marta Bordignon
Sig. Giacomo Maria Cremonesi
Sig.ra Maria Francesca Cucchiara
Sig.ra Maddalena Neglia
Sig.ra Martina Rogato

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