Dal parere consultivo alla risoluzione ONU. Cosa cambia dopo il 20 Maggio 2026?
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Approfondimento di Erika Moranduzzo, Direttivo Italian Climate Network
Il 20 maggio 2026 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 141 voti favorevoli la risoluzione A/80/L.65, che ‘valida’ e ‘operazionalizza’ il parere consultivo n. 187/25 della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi degli Stati nel contesto del cambiamento climatico. Non si tratta di un semplice gesto simbolico: la risoluzione traduce in linguaggio politico i punti salienti del parere della Corte segnando il passaggio “from opinion to action”, dunque rafforzandone il peso nel dibattito multilaterale e nei futuri negoziati sul clima.
Il “dietro le quinte” dei negoziati a New York
Il voto di New York arriva al termine di un percorso iniziato nel 2023, quando l’Assemblea Generale aveva chiesto formalmente alla Corte di pronunciarsi sugli obblighi internazionali degli Stati in materia climatica con la risoluzione A/RES/77/276, promossa da Vanuatu ma originata da una campagna di un gruppo di studenti dell’Università del Sud Pacifico. Quel percorso, nato fuori dai tradizionali centri del potere diplomatico, ha portato il tema della giustizia climatica dentro il cuore del diritto internazionale.
Dopo il deposito del parere consultivo della Corte nel luglio 2025, Vanuatu ha lavorato per trasformare quel pronunciamento in una base politica condivisa all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per farlo ha costruito un gruppo promotore ampio e trasversale (tra gli altri Barbados, Burkina Faso, Colombia, Kenya, Paesi Bassi, Filippine, Singapore, Marshall e Micronesia) e ha aperto un negoziato molto partecipato, con sette sessioni ‘informali’ e contributi scritti da oltre cento Stati, nel tentativo di evitare che il testo fosse percepito come espressione di un singolo blocco regionale geopolitico.
Il negoziato, però, è stato tutt’altro che lineare. Alcuni Stati particolarmente esposti agli impatti climatici volevano un testo capace di dare concretezza alle conclusioni della Corte, soprattutto sui temi della responsabilità internazionale e della riparazione del danno. Altri, in particolare Paesi con forti interessi nei combustibili fossili, hanno cercato di ridimensionare il linguaggio della bozza, insistendo su formulazioni più deboli e su un richiamo esclusivo al quadro UNFCCC e all’Accordo di Parigi. La tensione è emersa con chiarezza alla vigilia del voto, quando una coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha presentato quattro emendamenti per attenuare i passaggi più incisivi della risoluzione. Il rigetto di tutti gli emendamenti è stato un passaggio decisivo: ha impedito che il testo finale si riducesse a una presa d’atto neutra del parere e ha confermato invece la volontà della maggioranza degli Stati di trasformarlo in un punto di riferimento politico e giuridico.
Le votazioni e le fratture
La risoluzione è stata adottata con 141 voti a favore, 8 contrari e 28 astensioni. I voti contrari sono arrivati dalla Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russa, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen, un fronte ristretto ma significativo perché composto in parte da attori che da tempo resistono a ogni rafforzamento del nesso tra obblighi climatici, responsabilità statale e riparazioni. Tuttavia va detto che la maggioranza dei Paesi industrializzati così come l’Unione Europea hanno votato a favore.
Dentro questo quadro, l’astensione di Turchia ed Etiopia ha attirato particolare attenzione per il ruolo politico che questi Paesi svolgeranno nel contesto delle future COP. La Turchia infatti è candidata ad ospitare COP31 in Antalya mentre l’Etiopia COP32 in Addis Abeba. Questa scelta segna, per motivi diversi, le riserve di questi Paesi verso il parere consultivo. La Turchia è un paese a medio-reddito la cui economia dipende ancora largamente dai combustibili fossili, con un piano di transizione energetica controverso. L’Etiopia, come Paese a basso reddito con enormi esigenze di sviluppo energetico, teme che un quadro di obblighi giuridici stringenti o di responsabilità climatiche non tenga sufficientemente conto delle differenze di capacità e di contributo storico alle emissioni. L'astensione, nel linguaggio diplomatico ONU, consente di non bloccare una risoluzione pur non assumendone la responsabilità politica o giuridica. Diverso, e per certi versi più ambiguo, è il caso dell'Australia, che ha votato a favore ma non figurava tra i co-sponsor del testo. La differenza non è secondaria: co-sponsorizzare significa contribuire attivamente alla costruzione del testo e assumerne la piena titolarità; votare a favore senza co-sponsorizzare lascia invece margini di interpretazione e distanza politica. Il rappresentante australiano, Larsen, ha precisato che “il sostegno alla risoluzione non deve essere inteso come accordo con ogni elemento del parere consultivo”, un caveat che non è passato inosservato ai movimenti giovanili del Pacifico che hanno fatto notare l’ambiguità dello stato che si definisce ‘fratello’ dei Paesi del Pacifico e che farà pure da presidente della COP31 in Turchia.
Cosa conferma la risoluzione
La forza giuridica della risoluzione sta nella sua capacità di tradurre i passaggi chiave del parere consultivo n. 187/25 in un linguaggio operativo rivolto a tutti gli Stati. In questo senso, la risoluzione rafforza il valore giuridico del parare che qualifica come “autorevole contributo alla chiarificazione del diritto internazionale esistente”, facendone una fonte di orientamento per l’azione degli Stati e degli organi ONU. Tre sono i punti di maggior rilievo:
La risoluzione invita gli Stati ad adempiere ai propri obblighi climatici “come identificati dalla Corte”, con espresso richiamo allo standard stringente di dovuta diligenza delineato nel parere e conferma che la violazione di tali obblighi costituisce un illecito internazionale che fa sorgere obblighi di cessazione, riparazione, compensazione o soddisfazione. In particolare il paragrafo 4 esorta esplicitamente:
“ad attuare misure volte a raggiungere l’obiettivo collettivo di limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali […] anche triplicando la capacità delle energie rinnovabili e raddoppiando il tasso medio annuo globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030, abbandonando i combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 in linea con le conoscenze scientifiche, ed eliminando gradualmente, il prima possibile, i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o le transizioni giuste”.
Riprendendo il parere della Corte, la risoluzione sottolinea la necessità di garantire certezza giuridica agli Stati minacciati dalla perdita di territorio e compie un passo politico molto importante nel riaffermare la continuità della statualità anche in caso di gravi effetti dell’innalzamento del mare. Per molti piccoli Stati insulari questo passaggio ha un valore esistenziale, oltre che giuridico.
La previsione di un ‘follow-up’. In uno dei paragrafi più intensamente negoziati, la risoluzione chiede al Segretario Generale “in consultazione con gli Stati Membri” di inviare un report che indichi “le modalità per promuovere il rispetto di tutti gli obblighi in relazione alle conclusioni della Corte, tenendo conto di possibili lacune negli sforzi multilaterali per affrontare gli effetti negativi del cambiamento climatico conformemente al diritto internazionale”. Questa previsione è molto lontana dalla proposta iniziale di creare un Registro Internazionale dei Danni e un Meccanismo Internazionale per le Riparazioni Climatiche sotto l’egida dell’Assemblea, sulla scorta delle discussioni in corso su Loss and Damage in ambito UNFCCC. Tuttavia, apre le porte per una azione multilaterale per salvaguardare i diritti di chi è rimasto vittima del cambiamento climatico e sfida gli Stati che temono sovrapposizioni con i processi UNFCCC a dimostrare che questa attività costituirebbe effettivamente una duplicazione.
Significato politicogiuridico complessivo
Sul piano formale, né il parere consultivo n. 187/25 né la risoluzione A/80/L.65 sono giuridicamente vincolanti; ma la loro combinazione ridisegna il paesaggio post2025 del diritto internazionale nel contesto della lotta al cambiamento climatico. Il voto dell’Assemblea aggiunge al parere un’investitura politica universale, rendendo più difficile per gli Stati sostenere che il contenuto del parere sia solo un’opinione astratta o isolata. Per i negoziatori UNFCCC, la risoluzione fornisce una baseline giuridica “non negoziabile” in quanto diventa sempre più difficile promuovere risultati che prescindano da standards di diligenza e di equità “canonizzati” dalla Corte e fatti propri dall’Assemblea. Per i giudici e avvocati, la risoluzione conferma la crescente convergenza della comunità internazionale attorno a un insieme di obblighi climatici e diritti correlati; ci si può attendere che venga citata nei contenziosi climatici nazionali, regionali e, in prospettiva, anche in eventuali controversie interstatali. In controluce, la risoluzione evidenzia tuttavia anche la corrente crisi di sistema: che una minoranza ristretta ma influente abbia tentato fino all’ultimo di depotenziarla, conferma che il tema della responsabilità climatica – e della potenziale esposizione a richieste di riparazione – è ormai al centro di uno scontro strutturale sulla funzione del diritto internazionale rispetto al corrente e globale modello di economia fossile.